Copio e pubblico un trafiletto inviatoci dalla nostra associazione sindacale…
Normativa europea sugli sbiancanti.
Il 29 ottobre 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il testo 2011/84/UE del Consiglio Europeo del 20 settembre 2011 che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici ed in particolare per quelli sbiancanti per uso odontoiatrico.
Secondo quanto approvato i prodotti per sbiancamento non professionali dovranno avere una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore all’01% – indicata sulla confezione – mentre per quelli ad uso professionale la concentrazione non potrà essere superiore al 6%.
I prodotti ad uso professionale dovranno essere prescritti dall’odontoiatra dopo una visita atta a valutare le condizioni cliniche di denti e gengive e non potranno comunque essere applicati a pazienti di età inferiore ai 18 anni.
L’odontoiatra abilitato, dopo la valutazione clinica, potrà poi demandare l’applicazione dei prodotti nelle sedute successive anche ad altre figure professorali (igienisti dentali) ma sempre sotto la sua responsabilità. Per le tecniche che prevedono un mantenimento della terapia a domicilio questa sarà possibile solo se il paziente verrà adeguatamente formato e si sottoporrà a continue visite di controllo.
I prodotti sbiancanti ad uso professionale potranno essere acquistati solo da odontoiatri abilitati.
La normativa prevede che gli Stati membri entro un anno adottino quanto previsto dalla normativa. Proprio per questo motivo l’ANDI ha chiesto un incontro alla dott.ssa Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della Salute- per un confronto sulla lettura della Direttiva ed il suo recepimento nel nostro ordinamento.
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